La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32339/2022, depositata il 3/11/2022, facendo applicazione della sentenza n. 209 depositata in data 13.10.2022 della Corte Costituzionale  che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 13, co. 2. periodo quarto, d.l. 6/12/2012 n. 201, ha confermato l’orientamento dei Giudici delle Leggi secondo cui prevale la dimora e residenza anagrafica del coniuge piuttosto di quella del nucleo familiare affinché si possa parlare di abitazione principale e quindi godere dell’esenzione sulla prima casa.

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