Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il “regolamento ministeriale”) è stato istituito l’Arbitro Assicurativo e demanda all’IVASS l’adozione di disposizioni tecniche e attuative di dettaglio.
L’attivazione del ricorso avverrà mediante un sito internet dedicato, non richiede l’assistenza di un avvocato e prevede costi di apertura della procedura pari ad € 20,00 (rimborsato alla parte in caso di accoglimento del ricorso).
Il consumatore può presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo nei confronti delle imprese e degli intermediari assicurativi con sede legale o residenza in Italia o con rappresentanze in Italia, anche operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi.
Condizione di ammissibilità: è necessario aver presentato reclamo all’assicurazione e/o intermediario nel termine di 12 mesi.
Limiti di valore: Se il ricorso riguarda una polizza vita, l’importo da liquidare non deve superare:
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300.000 euro, se la polizza prevede prestazioni dovute esclusivamente in caso di decesso dell’assicurato (TCM - “temporanea caso morte”);
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150.000 euro, per tutte le altre polizze vita.
Se il ricorso riguarda una polizza danni, la somma di denaro oggetto della richiesta del ricorrente non deve superare 25.000 euro.
Se il ricorso è presentato dal danneggiato con azione diretta nei confronti della compagnia, il valore non deve superare 2.500 euro.
Durata della procedura: 90 giorni prorogabili per ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse
Efficacia: Le decisioni assunte dall’Arbitro Assicurativo, sebbene non munite di efficacia vincolante, espongono il soggetto vigilato che non vi ottemperi a conseguenze di tipo reputazionale derivanti dalla prevista pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’Arbitro e su quello dello stesso operatore del mercato.