đź“– Vicenda e problema di diritto
Una passeggera si è vista cancellare senza preavviso il volo del 21 ottobre 2022, perdendo anche il collegamento di rientro. Ha chiesto alla compagnia la compensazione forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 — la norma UE che tutela i passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi. La compagnia ha opposto uno sciopero nazionale del settore aeroportuale come "circostanza eccezionale" esonerantela; i giudici di prime cure e d'appello le avevano dato ragione, ritenendo sufficiente la produzione di articoli di giornale e ragionamenti sui generici "effetti a catena" dello sciopero.
Il problema di diritto: può il vettore aereo assolvere il proprio onere probatorio sulla circostanza eccezionale mediante presunzioni semplici e massime di esperienza, o deve fornire prova rigorosa e specifica dell'incidenza dello sciopero sul singolo volo?
⚖️ Decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso della passeggera, cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, con l'obbligo di applicare il principio di diritto enunciato.
🔍 Motivazione
La Corte fonda la decisione su tre pilastri:
Tutela rafforzata del passeggero — il Regolamento UE persegue un elevato livello di protezione; le eccezioni esonerative sono di stretta interpretazione.
Onere probatorio integrale e rigoroso sul vettore — per invocare la circostanza eccezionale la compagnia deve dimostrare in concreto e specificatamente: (a) l'esistenza dell'evento; (b) il nesso causale diretto con la cancellazione di quel volo; (c) l'impossibilità di adottare misure alternative.
Le presunzioni generiche non bastano — l'art. 2729 c.c. ammette presunzioni solo se gravi, precise e concordanti; è vietata la praesumptio de praesumptio. Articoli di stampa e ragionamenti sui generici "effetti a catena" non integrano prova sufficiente e invertono di fatto l'onere probatorio a danno del passeggero.
La Corte si allinea ai precedenti della Corte di Giustizia UE (tra cui C-832/18, C-344/04 e C-195/17) e consolida il proprio orientamento restrittivo sul punto (richiamando, tra le altre, Cass. n. 12498/2023 e Cass. n. 4261/2023).
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