La Corte di Appello, con riforma della sentenza di primo grado, accertava la responsabilità prioritaria del promissario acquirente di un preliminare di vendita nei confronti del promittente venditore. In via preliminare, la Corte rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello eccepita dal promissario sulla scorta dell’avvenuta transazione tra le parti, confluita su una scrittura privata avente solo firma delle parti in calce, senza le tradizionali firme a margine di ogni foglio.
Dinanzi all’eccezione del giudice di secondo grado che ha ritenuto l’atto intercorso tra le parti “incerto in ordine alla sua riconducibilità” e quindi non opponibile ad esse, la Corte di Cassazione, cassando con rinvio il procedimento, ha ricordato che la firma a margine non costituisce un requisito legale della sottoscrizione, risultando sufficiente la sottoscrizione in calce per imputare l’atto al suo sottoscrittore.
Spiegati limiti e portata della prassi, in uso abitualmente, di “siglare” ogni pagina di una scrittura privata.